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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7726 del 20/03/2019 (Rv. 653445 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Facoltà del giudice di avvalersene – Mancato ricorso al notorio – Censurabilità in cassazione – Limiti.
Stato
decisa il 2019-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653445-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di fatto di comune esperienza, le quali riguardano fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, e non anche elementi valutativi che implicano cognizioni particolari ovvero nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, attiene all'esercizio di un potere discrezionale; pertanto la violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. può configurarsi solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)