Sez. 1, Sentenza n. 4556 del 27/03/2003 (Rv. 561506 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Fattispecie in tema di immobili destinati ad espropriazione.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI
Il fatto notorio, in deroga al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio, generando, in seno al processo, materiale probatorio non offerto dalle parti e relativo a fatti da esse non vagliati e controllati, deve essere inteso ed apprezzato con il dovuto rigore, come fatto, cioè, acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto di mera conoscenza individuale e soggettiva del singolo giudice. Non rientra, pertanto, nella categoria del fatto notorio il valore di un immobile, quando ne sia richiesta una precisa determinazione ai fini della corresponsione dell'indennità di espropriazione (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva aumentato del 30 per cento i valori indicati dal CTU, sulla scorta di un non meglio specificato "notorio", con riferimento ad immobili destinati ad espropriazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)