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Sez. 2, Sentenza n. 7044 del 05/04/2005 (Rv. 580945 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Risarcimento del danno - Oscillazione di valore degli immobili - Riconducibilità al notorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580945-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

In tema di prova civile, il fatto notorio, derogando al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile; pertanto, tra le nozioni di comune esperienza non può mai farsi rientrare l'oscillazione di valore di un immobile che, costituendo un dato variabile nel tempo e nello spazio, condizionato da molteplici altri elementi, postula per il suo rilevamento specifiche acquisizioni di natura tecnica e la conoscenza di altri elementi di valutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)