Sez. 2, Sentenza n. 7044 del 05/04/2005 (Rv. 580945 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Risarcimento del danno - Oscillazione di valore degli immobili - Riconducibilità al notorio - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI
In tema di prova civile, il fatto notorio, derogando al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile; pertanto, tra le nozioni di comune esperienza non può mai farsi rientrare l'oscillazione di valore di un immobile che, costituendo un dato variabile nel tempo e nello spazio, condizionato da molteplici altri elementi, postula per il suo rilevamento specifiche acquisizioni di natura tecnica e la conoscenza di altri elementi di valutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)