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Sez. U, Sentenza n. 5294 del 28/05/1998 (Rv. 515894 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - BENI DEMANIALI (RAPPORTI TRA PRIVATI) | Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Limiti - Fattispecie in tema di controversia tra privati vantanti diritti su suolo comunale per la costruzione di impianto di sciovia.
Stato
decisa il 1998-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515894-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - BENI DEMANIALI (RAPPORTI TRA PRIVATI)

Il diritto del soggetto privato di adire il giudice ordinario per chiedere la tutela, nei confronti di altro privato, del proprio possesso su di un bene demaniale o assimilato (art. 1145, comma secondo, cod. civ.) trova limite nel divieto imposto al medesimo giudice di interferire sull'atto amministrativo (art. 4 legge n. 2248 del 1865, all. E), il che si verifica quando l'autore del lamentato attentato al possesso abbia agito in forza di poteri autoritativi delegatigli dalla P.A. e nella fedele esecuzione di disposizioni e provvedimenti da questa emanati. In tal caso, infatti, egli deve considerarsi una semplice "longa manus" della P.A., alla quale sono riferibili le sue azioni, con la conseguenza che l'inibitoria del giudice finirebbe con il porre nel nulla detti provvedimenti (nella specie, la S.C. ha ammesso la tutelabilità innanzi al giudice ordinario del possesso vantato da una società titolare di un'antica concessione in esclusiva per la realizzazione di una sciovia su terreno comunale, nei confronti di altra società che, in forza di una successiva concessione "ad aedificandum" dello stesso Comune, aveva intrapreso sul medesimo terreno la costruzione di una sciovia. La Corte ha, infatti, escluso che la seconda società fosse portatrice di poteri propri della P.A., svolgendo un'attività di natura privata da esplicarsi nel rispetto dei diritti dei terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)