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Sez. U, Sentenza n. 12022 del 11/11/1991 (Rv. 474582 - 01)

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Oggetto della tutela - Beni demaniali (rapporti tra privati) | Possesso dei beni appartenenti al demanio dello Stato e di quelli appartenenti alle province ed ai comuni soggetti al regime dei beni demaniali - Accesso ad una strada pubblica - Spoglio - Tutela - Azione di spoglio - Ammissibilità - Condizioni - Mancanza di licenza dell'autorità amministrativa - Irrilevanza - Autore dello spoglio - Fine di eliminare uno stato di fatto pericoloso - Rilevanza ai fini della sussistenza dell'"animus spoliandi" - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474582-01

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Oggetto della tutela - Beni demaniali (rapporti tra privati)

A norma dell'art. 1145, secondo comma, cod. civ. il possesso dei beni appartenenti al demanio dello Stato e di quelli appartenenti alle province ed ai comuni e soggetti al regime dei beni demaniali è, in via eccezionale e per ragioni di ordine pubblico, tutelato, nei rapporti fra privati, con l'azione di spoglio quando sui beni stessi si esplichino atti di godimento analoghi a quelli che si eserciterebbero su cose di pertinenza esclusiva; né, ai fini della negazione della tutela predetta, ha rilievo che il godimento del bene demaniale sia esercitato in mancanza di un atto di concessione per una particolare forma di utilizzazione o, nel caso di accesso ad una strada pubblica, in mancanza di relativa licenza dell' autorità amministrativa a norma dell'art. 4 del r.d. 8 dicembre 1933 n. 1740, restando altresì escluso, nella stessa ipotesi di accesso ad una strada pubblica, che la sussistenza dell'"animus spoliandi" possa - ove non sia configurabile uno stato di necessità ai sensi dell'art. 2045 cod. civ. - essere negata per il fine, perseguito dall'autore dello spoglio, di eliminare uno stato di fatto pericoloso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2045 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 4, (Cod. Strada Abrog. art. 4)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)