Sez. 2, Sentenza n. 2875 del 06/10/1972 (Rv. 360605 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - POSIZIONE DEI PRIVATI - CONFIGURABILITA DI DIRITTI SOGGETTIVI - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - POSIZIONE DEI PRIVATI - CONFIGURABILITA DI DIRITTI SOGGETTIVI - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Le norme sulle costruzioni in zone sismiche, mentre pongono limitazioni a carico della proprieta edilizia, attribuiscono ai privati, nei reciproci rapporti, diritti soggettivi; anche per tali norme, richiamate espressamente dall'art 871, secondo comma, cod civ, vale la distinzione tra norme integrative della disciplina sui rapporti di vicinato (la cui violazione legittima l'istanza di riduzione in pristino dello stato dei luoghi) e non integrative della detta disciplina (la cui violazione genera soltanto il diritto al risarcimento del danno). (V 2819'69, mass n 342616; 2193'69, mass n 341526).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 871
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)