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Sez. 2 - , Sentenza n. 19649 del 03/02/2021 Cc. (dep. 18/05/2021) Rv. 281423 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Reato di intestazione fittizia di beni – Costituzione d’impresa esercitata in forma societaria – Presupposti – Indicazione – Contributi od apporti non finanziari – Rilevanza – Esclusione – Condizioni – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281423-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell'altrui condotta di intestazione fraudolenta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 512 bis, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)