Sez. 1, Sentenza n. 42530 del 13/06/2018 Cc. (dep. 27/09/2018) Rv. 274024 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Reato di intestazione fittizia di beni – Configurabilità – Disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta formalmente titolare – Sufficienza – Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)