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Sez. 3, Sentenza n. 112 del 24/01/1967 Ud. (dep. 07/03/1967) Rv. 103630 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) DOLO.*
Stato
decisa il 1967-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103630-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) DOLO.*

Perche sussista il delitto di usura sono necessarì a) lo stato di bisogno del mutuatario, inteso non come stato di necessita che annulli in modo assoluto ogni liberta di scelta, ma certamente come limitazione della volonta a causa di un indifferibile bisogno per il quale il soggetto passivo e costretto ad accettare le condizioni usuraie per evitare mali peggiorì b) che il mutuante approfitti dello stato di bisogno del mutuatario consapevolmente, conoscendo cioe detto stato, per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggì C) che gli interessi o i vantaggi dati o promessi siano usurari rispetto alla prestazione di danaro o altra cosa mobile ricevuta. (per lo stato di bisogno, Conf 100771, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)