Sez. 3, Sentenza n. 1231 del 23/11/1982 Ud. (dep. 08/02/1983) Rv. 157370 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO PSICOLOGICO (DOLO).*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO PSICOLOGICO (DOLO).*
Perché sia configurabile il delitto di usura è necessario; a) che sussista lo stato di bisogno del mutuatario, inteso come limitazione della sua volontà a causa di un indifferibile bisogno; b) che il mutuante, conoscendo detto stato, ne approfitti; C) che gli interessi o i vantaggi concessi siano usurari rispetto alle prestazioni di danaro ricevuto. (V mass n 103630).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)