Sez. 1, Sentenza n. 518 del 22/02/1955 (Rv. 881310 - 01)
MANDATO - COMMISSIONE - ELEMENTO DIFFERENZIALE TRA RAPPRESENTANZA E COMMISSIONE.
MANDATO - COMMISSIONE - ELEMENTO DIFFERENZIALE TRA RAPPRESENTANZA E COMMISSIONE.
L'elemento differenziale tra gli istituti affini della rappresentanza e della commissione è dato dalla contemplatio domini (cioè dalla spendita del nome del mandante), che caratterizza il primo, mentre difetta nel secondo: onde il negozio posto in essere dal rappresentante, che agisce in nome e per conto del rappresentato, produce effetti giuridici direttamente in capo a quest'ultimo, laddove il negozio posto in essere dal commissionario, che agisce in nome proprio benché per conto del committente, produce effetti giuridici nel patrimonio dello stesso commissionario, ed occorre un ulteriore atto giuridico per riversarli nel patrimonio dell'altro.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)