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Sez. 3, Sentenza n. 8512 del 05/05/2004 (Rv. 572612 - 01)

MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mandato con rappresentanza - Differenze - Mandato ad alienare - Commissionario - Poteri - Limiti - Effetto traslativo del negozio - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572612-01

MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il contratto di commissione, essendo un sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza, si distingue dal mandato con rappresentanza per l'assenza della "contemplatio domini" (cioè della spendita del nome del mandante), cosicché mentre il negozio concluso dal mandatario con rappresentanza produce i suoi effetti direttamente in capo al mandante, quello posto in essere dal commissionario produce i suoi effetti giuridici nel patrimonio dello stesso commissionario, occorrendo un ulteriore atto giuridico per riversarli nel patrimonio del committente. Inoltre, quando la commissione abbia ad oggetto il mandato ad alienare, il contratto si atteggia in modo che l'effetto traslativo reale del bene, derivante dal consenso manifestato, non si verifica immediatamente, ma è sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene medesimo da parte del mandatario o commissionario. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, con riferimento ad un commissionario per la vendita di autovetture legato da un accordo con società di leasing, aveva escluso che fosse da ritenere provato attraverso una fattura di cessione di un autoveicolo da una concessionaria d'auto all'acquirente che la vendita fosse avvenuta per il tramite del commissionario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)