Sez. 3, Sentenza n. 1981 del 26/07/1967 (Rv. 328990 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - MANCATA AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - PROPONIBILITA DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI CONTRO IL PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO - DEDUCIBILITA DI VIZI DEL PROVVEDIMENTO DIVERSI DALL'OMESSA AUDIZIONE O DELLA SUA INCONGRUITA.*
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - MANCATA AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - PROPONIBILITA DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI CONTRO IL PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO - DEDUCIBILITA DI VIZI DEL PROVVEDIMENTO DIVERSI DALL'OMESSA AUDIZIONE O DELLA SUA INCONGRUITA.*
Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi la convocazione delle parti, che nel processo stesso venga disposta dal giudice dell'esecuzione, quando questi lo ritenga necessario o quando la legge lo prescriva, avviene non gia per costituire un contraddittorio formale, ma soltanto per il miglior Esercizio della potesta ordinatoria da parte del giudice stesso. Pertanto, se questi, quando la legge lo richiede, non dispone la comparizione del debitore, perche sia sentito, o se, comunque, non venga portato a conoscenza dello stesso il decreto con il quale viene fissata l'udienza per la sua comparizione, non sussiste violazione del principio del contraddittorio. Conseguentemente, l'omissione predetta, non incidendo sulla situazione processuale, puo soltanto riflettersi eventualmente sul successivo provvedimento esecutivo (costituito normalmente dall'ordinanza di vendita), contro il quale il debitore puo proporre opposizione, qualora lo ritenga sostanzialmente viziato o incongruo, ma non mai per il solo fatto dell'omessa audizione di esso debitore. (nella specie il debitore esecutato si era limitato a lamentare che la prima udienza di comparizione per l'audizione delle parti e dei creditori, la sostituzione del custode dell'immobile pignorato e la redazione della stima di quest'ultimo fossero state disposte senza l'instaurazione di un regolare contraddittorio nei suoi confronti). (Conf. 326827).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 559
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)