Sez. 3, Sentenza n. 1479 del 06/03/1986 (Rv. 444857 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - OSSERVANZA DEL CONTRADDITTORIO TRA I CREDITORI E IL DEBITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - COMPARIZIONE DEL DEBITORE E ORDINANZE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - OSSERVANZA DEL CONTRADDITTORIO TRA I CREDITORI E IL DEBITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - COMPARIZIONE DEL DEBITORE E ORDINANZE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Poiché il procedimento esecutivo si svolge, su impulso dei soggetti legittimati, attraverso una serie coordinata di Atti - che iniziano con il pignoramento e si esauriscono con il concreto soddisfacimento della pretesa creditoria - nei quali non è necessaria l'osservanza del contraddittorio tra i soggetti che hanno promosso l'Azione o sono successivamente intervenuti ed il debitore, qualora non sia stata disposta la comparizione di quest'ultimo ovvero non gli sia stata comunicata un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, non si verifica la nullità del procedimento, ripercuotendosi tali omissioni soltanto sul singolo atto esecutivo successivo, avverso il quale il debitore può proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. (V 924/71, mass 350840; (V 1981/67, mass n 328990).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)