Sez. L, Ordinanza n. 28327 del 31/12/2009 (Rv. 611024 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE | Potere della Corte di Cassazione di pronunciare il principio di diritto ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. - Compatibilità con il rito camerale - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE
L'esercizio del potere officioso della Corte di Cassazione di pronunciare, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., il principio di diritto quando il ricorso è inammissibile non si concilia con il rito camerale di cui agli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., atteso che tale rito costituisce uno strumento acceleratorio del giudizio per l'esercizio di ben definite tipologie decisionali, tra le quali non rientra l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363, Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)