Sez. 2, Ordinanza n. 11185 del 20/05/2011 (Rv. 618138 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE | Principio di diritto nell'interesse della legge - Art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. - Potere delle sezioni semplici - Configurabilità - Esercizio in sede camerale - Ammissibilità - Emissione del principio in relazione alle sole ragioni di inammissibilità del ricorso - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE
Le sezioni semplici della Corte di cassazione, anche in sede camerale, possono enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., su una questione ritenuta di particolare importanza, non necessariamente circoscritta alle ragioni per le quali il ricorso è stato dichiarato inammissibile, potendo invece investire tutte le ragioni di merito o processuali, che sono state fatte oggetto del giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)