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Sez. 1, Sentenza n. 3991 del 05/07/1982 (Rv. 421949 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - PAGAMENTO - OBBLIGO - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1982-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421949-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - PAGAMENTO - OBBLIGO - PRESUPPOSTO.*

L'Obbligo del pagamento degli interessi sul tributo complementare non ha come presupposto la colpevole infedeltà della denunzia, ma unicamente il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria complementare rispetto alla data di esigibilità dell'imposta liquidata in via principale, che sia imputabile al contribuente. Tale imputabilità deve essere esclusa quando il ritardo nel pagamento dell'imposta complementare non sia causato da inesattezze o insufficienza di dati - sottoposti alla valutazione dell'ufficio impositore - dovute al contribuente medesimo bensì dalla sua necessità di adire le commissioni tributarie per ottenere, ai fini della Determinazione dell'imposta medesima, la deduzione dall'attivo di passività sempre contestate dall'ufficio finanziario, poi riconosciute in parte fondate dalle commissioni. (V 3737/79, mass n 400171; (V 60/79, mass n 396087; (V 3026/78, mass n 392463; (V 125/77, mass n 383620).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)