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Sez. 1, Sentenza n. 3737 del 03/07/1979 (Rv. 400171 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - PRESUPPOSTO - MANCANZA DI COLPA NEL RITARDO DEL CONTRIBUENTE - ONERE PROBATORIO A CARICO DI QUEST'ULTIMO.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400171-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - PRESUPPOSTO - MANCANZA DI COLPA NEL RITARDO DEL CONTRIBUENTE - ONERE PROBATORIO A CARICO DI QUEST'ULTIMO.*

L'Obbligo del pagamento degli interessi sul tributo complementare non ha come presupposto la colpevole infedelta della denunzia, ma, unicamente, il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria complementare rispetto alla data di esigibilita dell'imposta liquidata in via principale: ne consegue che, presumendosi colpevole il ritardo del debitore, non e l'amministrazione che deve provare la colpa del contribuente, ma incombe a quest'ultimo l'Onere di dimostrare che l'inesattezza o l'insufficienza dei dati sottoposti alla valutazione dell'ufficio impositore non sono a lui imputabili. (Conf 60/79, mass n 396087; (Conf 3026/78, mass n 392463; (Conf 125/77, mass n 383620; (Conf 4381/76, mass n 383100).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)