Sez. 1, Sentenza n. 2875 del 10/03/1992 (Rv. 476163 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Pendenza - Comportamento di buona fede delle parti | Cittadini italiani - Obbligazioni assunte nei confronti di soggetti non residenti nel territorio della Repubblica - Operazione assoggettata al nulla osta dell'Ufficio Italiano dei Cambi - Validità - Nulla-osta predetto - Natura - Art. 1359 cod. civ. - Disciplina - Inapplicabilità - Responsabilità per il ritardo nel rilascio o successiva rinuncia al nulla-osta - Risoluzione del contratto in danno della parte colpevole - Ammissibilità - Conseguenze.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Pendenza - Comportamento di buona fede delle parti
La validità di obbligazioni assunte da cittadini italiani nei confronti di soggetti non residenti nel territorio della repubblica non può essere esclusa per il solo fatto che l'operazione rientri tra quelle previste dal D.M. 12 marzo 1981, ai fini dell'assoggettamento al nulla-osta dell'Ufficio Italiano dei Cambi dei necessari trasferimenti valutari. Tale provvedimento, infatti, costituisce soltanto una "condicio iuris", sospensiva dell'efficacia del contratto, in pendenza della quale, mentre non può operare la disposizione di cui all'art. 1359 cod. civ. - sulla finzione legale di avveramento della condizione per fatto imputabile alla parte avente interesse contrario all'avveramento stesso - sussiste tuttavia, ai sensi dell'art. 1358 cod. proc. civ., l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede, in modo da non influire sul libero corso della condizione pendente, con la conseguenza che l'inadempimento di quest'obbligo, con riguardo al ritardo ed alla successiva rinuncia al necessario nulla-osta, può determinare la risoluzione del contratto - valido, ma non ancora efficace, per il mancato avveramento della condizione - in danno della parte colpevole, nonché la condanna di questa al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359, DM Affari Esteri 12/03/1981, Legge 26/09/1986 num. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)