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Sez. 2, Sentenza n. 3942 del 18/03/2002 (Rv. 553128 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE) | Contratto sottoposto a condizione sospensiva - Azione di risoluzione per inadempimento di obbligazioni contrattuali - Ammissibilità - Esclusione - Azione di risoluzione per inadempimento dell'obbligazione prevista dall'art. 1358 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553128-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE)

In tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, ove la condizione non si verifichi, non è configurabile un inadempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti con il contratto, giacché l'inadempimento contrattuale è verificabile solo in relazione ad un contratto efficace; ne consegue che, in tale ipotesi, non può farsi luogo a risoluzione per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma, eventualmente, solo per inadempimento dell'obbligazione prevista dall'art. 1358 cod. civ., norma che fa obbligo a ciascun contraente, in pendenza della condizione, di osservare i doveri di lealtà e correttezza in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)