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Sez. U, Sentenza n. 652 del 01/02/1985 (Rv. 438857 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI AFFITTO DI UN FONDO RUSTICO FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI UN ENTE PUBBLICO - NATURA - DOMANDA DEL PRIVATO PER OTTENERE LA CONSEGNA DEL FONDO IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONTRATTARE, SUCCESSIVA AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438857-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI AFFITTO DI UN FONDO RUSTICO FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI UN ENTE PUBBLICO - NATURA - DOMANDA DEL PRIVATO PER OTTENERE LA CONSEGNA DEL FONDO IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONTRATTARE, SUCCESSIVA AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*

Il contratto, con il quale un ente pubblico (nella specie, ente comunale di assistenza) ceda "in affitto" un fondo rustico facente parte del proprio patrimonio disponibile, rientra nell'ambito della attività negoziale "iure privatorum" dell'amministrazione, e, in particolare, non è riconducibile ad una concessione amministrativa, ravvisabile solo con riguardo alla diversa ipotesi dei beni pubblici, cioè destinati alla soddisfazione diretta di interessi pubblici (in relazione ai quali l'amministrazione è titolare di poteri autoritativi). Ne consegue che la domanda proposta contro detto ente per ottenere la consegna dell'immobile, in esecuzione del contratto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega a posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto privatistico, mentre resta a tal fine irrilevante che lo ente stesso, dopo il perfezionamento del contratto, abbia revocato la propria precedente deliberazione di contrattare, tenuto conto della carenza di un potere discrezionale di revoca di detta deliberazione dopo la conclusione del contratto, e della conseguente inidoneità della revoca medesima ad incidere su quelle posizioni di diritto soggettivo (salvi restando i limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario, a norma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E). (V 686/71, mass n 350456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1615, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)