Sez. 3, Sentenza n. 4420 del 15/10/1977 (Rv. 388004 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - PROTRATTA CONSERVAZIONE NELL'IMMOBILE LOCATO DI COSE OGGETTO DI SEQUESTRO - MANCATO TRASPORTO DELLE COSE IN ALTRO LUOGO - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - CAUSE DI ATTENUAZIONE O ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - PROTRATTA CONSERVAZIONE NELL'IMMOBILE LOCATO DI COSE OGGETTO DI SEQUESTRO - MANCATO TRASPORTO DELLE COSE IN ALTRO LUOGO - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - CAUSE DI ATTENUAZIONE O ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
Qualora, dopo la cessazione del contratto in forza di provvedimento definitivo di sfratto, l'immobile locato non venga riconsegnato al locatore, a causa della conservazione nel medesimo di cose oggetto di sequestro, e risulti accertata la responsabilita del conduttore, per non aver fatto quanto necessario al trasporto in altro luogo di quelle cose, detta responsabilita non puo essere attenuata od esclusa, in base alla circostanza che il locatore non abbia provveduto a curare l'esecuzione dello sfratto, ovvero che il custode dei beni sequestrati non si sia adoperato per trasferirli, con anticipazione, in entrambi i casi, delle spese necessarie, in quanto tali comportamenti si ricollegano a facolta e non obblighi giuridici dei predetti soggetti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 609, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 676, Cod. Proc. Civ. art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)