Sez. 3 - , Sentenza n. 8675 del 04/04/2017 (Rv. 643839 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Restituzione dell’immobile locato – Avvenuta riconsegna – Permanenza, nell'immobile, di beni mobili del conduttore da non consegnarsi al locatore – Esatto adempimento - Esclusione – Rilascio coattivo ex art. 608 c.p.c. – Irrilevanza – Conseguenze.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
L’obbligazione di restituzione dell’immobile locato, prevista dall’art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicchè la mora e gli effetti dell’art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 c.p.c., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l’automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)