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Sez. L, Sentenza n. 2797 del 24/03/1999 (Rv. 524511 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Svolgimento di mansioni superiori in conseguenza di superiore inquadramento contrattuale delle mansioni svolte di fatto - Promozione automatica - Decorso dei tre mesi - Necessità - Fattispecie relativa a norma di contratto integrativo aziendale per i lavoratori esattoriali del Banco di Napoli e al subentro di altro esattore.
Stato
decisa il 1999-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524511-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE

La regola, secondo cui la promozione automatica per lo svolgimento di mansioni superiori richiede lo svolgimento di tali mansioni per almeno tre mesi (art. 2103 cod. civ.), è applicabile anche nell'ipotesi di svolgimento di mansioni superiori a quelle della qualifica rivestita per effetto dell'entrata in vigore di una nuova disciplina contrattuale collettiva che colleghi un superiore inquadramento alle mansioni al momento svolte di fatto dal dipendente interessato. (Fattispecie relativa al riconoscimento della qualifica di quadro, da parte dell'art. 2, lett. a) del contratto integrativo aziendale 12 dicembre 1989, al dipendente esattoriale del Banco di Napoli che, nelle esattorie con ameno dieci dipendenti, collabora con il collettore funzionario e lo sostituisce; nella specie la domanda dell'interessato è stata rigettata sia per il subentro di un nuovo concessionario della riscossione delle imposte prima della maturazione dei tre mesi, sia per la ritenuta inopponibilità a quest'ultimo di un migliore inquadramento derivante da contratto aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)