Sez. L, Sentenza n. 3025 del 08/04/1997 (Rv. 503572 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Personale dipendente delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - Esattore subentrante - Opponibilità, nei suoi confronti, degli incrementi retributivi concessi dall'esattore cessante - Limiti - Disciplina ex art. 122 del d.P.R. n. 43 del 1988 - Portata - Limiti.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro del personale già dipendente delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, l'art. 122 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, emesso ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986 n. 657, nel disporre la non opponibilità all'esattore subentrante degli incrementi retributivi concessi dall'esattore precedente successivamente alla data di pubblicazione del decreto, a meno che questi non fossero "dovuti in applicazione di norme contrattuali collettive", prevede una limitata e temporanea deroga alla disciplina di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deroga finalizzata ad evitare che l'esattore cessante, resosi consapevole dopo la pubblicazione del decreto, di non poter ottenere una nuova concessione, potesse conferire al proprio personale, per mero favore, promozioni ed incrementi retributivi il cui onere sarebbe stato esclusivamente a carico del nuovo concessionario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)