Sez. 4, Ordinanza n. 1973 del 01/07/1966 Cc. (dep. 11/11/1966) Rv. 102848 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DIBATTIMENTALE - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DIBATTIMENTALE - CONDIZIONI.*
Per fatto diverso da quello contestato deve intendersi quello che ne sia difforme per le modalita essenziali dell'Azione o dell'evento. Il giudice del dibattimento, in tal caso, deve rimettere gli Atti al PM, ai sensi del comma ultimo dell'art 477 cod proc pen. deve invece ritenersi consentita la contestazione in dibattimento dei fatti che, lasciando fermo quello originariamente contestato, si riconnettono ad esso come circostanze del reato, come reati concorrenti o come episodi di continuazione e, a maggior ragione, dei fatti nuovi che non producono alcuna modificazione della pretesa punitiva che gia formava oggetto del rapporto processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)