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Sez. 4, Sentenza n. 2221 del 11/06/1981 Ud. (dep. 04/03/1982) Rv. 152583 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DIBATTIMENTALE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152583-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DIBATTIMENTALE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Deve ritenersi fatto diverso da quello contestato, tale da imporre al giudice del dibattimento l'Obbligo della trasmissione degli Atti al P.m., solo quel fatto la cui diversità concerna elementi essenziali che non sono stati contestati, né hanno formato oggetto di esame da parte della difesa. (fattispecie in cui, configurata originariamente la colpa del datore di lavoro per la folgorazione di un operaio a seguito del contatto di una gamba con l'impianto privo di collegamento a terra, veniva poi individuata la via d'uscita della scarica elettrica nelle mani della vittima non coperte da guanti isolanti ed a contatto con la massa metallica di altra macchina, circostanze queste ritenute tali da non alterare la struttura del fatto contestato. (V mass n 098628; (Conf mass n 103504; (Conf mass n 102848).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)