Sez. L - , Ordinanza n. 20763 del 17/08/2018 (Rv. 650128 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Spese di ctu - Compensazione - Autosufficienza del ricorso - Trascrizione del decreto di liquidazione - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI
In tema di liquidazione delle spese processuali, tra le quali rientrano anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, stante la natura discrezionale dei criteri di ripartizione delle stesse, il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la violazione del principio generale di soccombenza, in virtù del principio di autosufficienza ed a pena di inammissibilità, deve essere accompagnato dalla produzione o dalla trascrizione del decreto di liquidazione censurato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte vittoriosa avverso la decisione di compensare per intero le spese di ctu in quanto non era stato trascritto né allegato il decreto di liquidazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)