Sez. L, Sentenza n. 12413 del 23/08/2003 (Rv. 566212 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE | Violazione del principio della soccombenza o del principio di inderogabilità delle tariffe professionali - Principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione - Obbligo di indicare le singole violazioni - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE
La decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge soltanto nel caso in cui la spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, ed allorquando sia stato violato il principio della inderogabilità della tariffa professionale o vi sia stato il mancato riconoscimento di spese asseritamente documentate, sempre però che, visto il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, siano stati specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)