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Sez. 1, Sentenza n. 2164 del 02/07/1990 Cc. (dep. 20/09/1990) Rv. 185360 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VIOLAZIONE DI PRESCRIZIONI IN OCCASIONE DI UN PERMESSO DA PARTE DEL CONDANNATO - RITENUTA NON PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185360-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VIOLAZIONE DI PRESCRIZIONI IN OCCASIONE DI UN PERMESSO DA PARTE DEL CONDANNATO - RITENUTA NON PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - ILLEGITTIMITÀ.*

In tema di liberazione anticipata, è illegittimo per vizio di motivazione il provvedimento del tribunale di sorveglianza che ritenga incompiuta la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione per un periodo di cinque semestri in relazione alla violazione, da parte del condannato stesso, delle prescrizioni impostegli dal magistrato di sorveglianza in occasione di un permesso. (V mass n 182348; (V mass n 165525).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)