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Sez. 2, Sentenza n. 1727 del 05/05/1975 (Rv. 375360 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DICHIARAZIONE NEL VERBALE D'UDIENZA - AMMISSIBILITA - ASSENZA DEI DIFENSORI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375360-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DICHIARAZIONE NEL VERBALE D'UDIENZA - AMMISSIBILITA - ASSENZA DEI DIFENSORI - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art 90 disp att cod proc civ, il consulente tecnico di ufficio puo dare comunicazione alle parti del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni mediante dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza; a nulla rileva l'eventuale assenza dei difensori, perche il contenuto del verbale di udienza si presume noto e non va comunicato alle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)