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Sez. L, Sentenza n. 978 del 18/02/1986 (Rv. 444498 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO - FORMA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1986-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444498-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO - FORMA - CONTENUTO.*

La comunicazione dell'inizio delle operazioni data dal consulente tecnico d'ufficio mediante dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza, il cui contenuto si presume noto e non va comunicato alle parti, deve contenere l'indicazione non solo del giorno ma anche degli altri due elementi imposti dall'art. 90 disp. Att. Cod. proc. civ., e cioè del luogo (città ed, occorrendo, via e numero civico) e dell'ora d'inizio delle operazioni. (V 1727/75, mass n 375360).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)