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Sez. 2, Sentenza n. 10439 del 31/05/1985 Ud. (dep. 09/11/1985) Rv. 171001 - 01

SENTENZA PENALE - CONDANNA - IN GENERE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - REATO PUNITO CON PENA CONGIUNTA - PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171001-01

SENTENZA PENALE - CONDANNA - IN GENERE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - REATO PUNITO CON PENA CONGIUNTA - PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ - MODALITÀ.*

Nell'ipotesi di reato previsto con pena congiunta (detentiva e pecuniaria), è applicabile la procedura ex art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale). In tal caso è solo necessario sostituire alla pena detentiva quella pecuniaria, poiché quella pecuniaria per la sua stessa natura non è abbisognevole in radice, di sostituzione in quanto già idonea per identità e omogeneità a produrre gli stessi effetti della pena sostitutiva. (V massime nn. S.U. 165129 e 165130, che hanno sollevato la questione di costituzionalità; (Conf mass n 160949).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)