Sez. 5, Sentenza n. 9083 del 11/07/1983 Ud. (dep. 31/10/1983) Rv. 160949 - 01
SENTENZA PENALE - CONDANNA - IN GENERE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - REATO PUNITO CON PENA CONGIUNTA - PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 77 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ.*
SENTENZA PENALE - CONDANNA - IN GENERE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - REATO PUNITO CON PENA CONGIUNTA - PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 77 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ.*
Nell'ipotesi di reato punito con pena congiunta (detentiva e pecuniaria), è applicabile la procedura regolata dall'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 ("modifiche al sistema penale"). In tal caso è solo necessario sostituire alla pena detentiva quella pecuniaria, poiché quella pecuniaria per la sua stessa natura non è abbisognevole in radice, di sostituzione in quanto già idonea per identità ed omogeneità a produrre gli stessi effetti della pena sostitutiva. A tale affermazione si perviene considerando che l'art. 60 legge n. 689 del 1981 esclude l'applicazione della procedura prevista dal citato art. 77 per molti reati puniti con pena congiunta: non sarebbe stato infatti necessario formulare espressamente specifiche esclusioni, qualora già in via generale ed assoluta si fosse ipotizzata l'inapplicabilità della procedura da qua a tutti i reati così puniti. (V mass n 154802; (V mass n 153361; (V mass n 157525; (V mass n 157020, nel senso che è però necessario prima ragguagliare la pena pecuniaria a quella detentiva; (Conf mass n 158527; (Conf mass n 158412; (Conf mass n 156167; (contra mass n 155510).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)