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Sez. L, Sentenza n. 12873 del 09/06/2014 (Rv. 631266 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Dipendente sottoposto a procedimento penale - Spesa di assistenza legale - Art. 126 del c.c.n.l. del personale direttivo delle casse di risparmio del 16 giugno 1995 - Credito all'anticipazione delle spese - Diritto al rimborso - Condizioni - Compimento di attività difensive - Necessità - Sottoposizione della banca a procedura concorsuale prima di tale momento - Insinuazione al passivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631266-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di spese per l'assistenza legale del dipendente sottoposto a procedimento penale, l'art. 126 del c.c.n.l. del personale direttivo delle casse di risparmio del 16 giugno 1995 assicura in favore del dirigente l'assunzione, a carico dell'azienda, delle spese sin dal momento di promovimento dell'azione penale, e quindi anche in via di anticipazione. Il diritto di credito del lavoratore sorge, tuttavia, solo quando sono concretamente poste in essere le prime attività difensive, per le quali sia dovuto un compenso al professionista incaricato della difesa, con la conseguenza che, ove prima di tale momento la banca sia sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, il diritto relativo alla tutela legale non può essere fatto valere nei confronti della procedura concorsuale, in quanto l'insinuazione allo stato passivo presuppone necessariamente l'indicazione del relativo valore in termini monetari, secondo la regola desumibile dagli artt. 93 e 95 legge fall., applicabili anche in materia di liquidazione coatta amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 194, Contr. Coll. 16/06/1995 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)