Sez. 5, Sentenza n. 8384 del 05/04/2013 (Rv. 626481 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale - Questione relativa alla titolarità del rapporto controverso - Contestazione avanzata per la prima volta nel giudizio di cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
È inammissibile la contestazione della legittimazione passiva in senso sostanziale avanzata per la prima volta nel giudizio di cassazione (quale, nella specie, la prospettazione della titolarità del rapporto di credito indicato nella cartella di pagamento e riferito a Ministero diverso da quello dell'Economia e delle finanze).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)