Sez. 1, Sentenza n. 24594 del 23/11/2005 (Rv. 584336 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Questione relativa alla titolarità del rapporto controverso - Differenze - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Il difetto di legittimazione, attiva e passiva, è rilevabile anche d'ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte, o da una sola tra più controparti, ed in quali termini. La questione relativa alla legittimazione, peraltro, si distingue dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio; tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa e deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione. Tale questione non è, pertanto, rilevabile d'ufficio, ma deve essere sollevata dalla parte interessata, che è anche onerata della relativa prova "ex" art. 2697 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)