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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21698 del 29/07/2021 (Rv. 661901 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | Annullamento in autotutela - Preclusione derivante dal giudicato favorevole all'Ufficio - Art. 2 d.m. n. 37 del 1997 - Ambito applicativo - Motivi deducibili - Inclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661901-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")

In tema di accertamento tributario, l'effetto preclusivo all'annullamento d'ufficio dell'atto impositivo (o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento) derivante dall'art. 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997 "per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria" include sia quelli dedotti che quelli deducibili, o rimasti assorbiti, in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, sicché l'atto impositivo la cui legittimità sia stata accertata con sentenza su cui si sia formato giudicato sia formale che sostanziale non è suscettibile di annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 num. 37 art. 2 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)