Sez. 5 - , Ordinanza n. 18382 del 04/09/2020 (Rv. 658868 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Processo tributario - Natura impugnatoria - Giudicato formale anche per ragioni di rito - Effetti: definitività dell’atto impugnato - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In relazione alla natura impugnatoria del processo tributario, quantunque nella forma di impugnazione - merito, l'effetto del giudicato formale, ancorché conseguito in forza di una pronuncia "in rito", comporta la definitività dell'atto impugnato, che non può essere rimessa in discussione da una pronuncia successiva del tutto identica, sicché resta preclusa la proposizione della stessa domanda davanti al medesimo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)