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Sez. 1, Sentenza n. 8306 del 01/09/1997 (Rv. 507401 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Pronuncia arbitrale sul compenso - Impugnazione del lodo - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Eventuale accoglimento del gravame - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507401-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

La parificazione tra le spese processuali e le spese per il compenso agli arbitri (la cui liquidazione, effettuata dagli arbitri medesimi, costituisce non altro che una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non la accettino, e rimessa, in quest'ultimo caso, alla determinazione del presidente del tribunale, ex art. 814, comma secondo, cod. proc. civ.) deve ritenersi illegittima, con la conseguenza che, da un canto, l'eventuale statuizione, contenuta nel lodo, in ordine alla imputazione e liquidazione di tale compenso non è suscettibile di impugnazione (per mancanza di interesse delle parti), riguardando un autonomo rapporto di prestazione d'opera intellettuale, e, dall'altro, che l'eventuale pronuncia di accoglimento del gravame, resa in mancanza di espressa doglianza, deve ritenersi "inutiliter data", con conseguente annullamento senza rinvio del relativo capo della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)