diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2702 del 04/05/1981 (Rv. 413464 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - STATUIZIONE DEGLI ARBITRI SULL'IMPUTAZIONE E SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE - INCLUSIONE NEL LODO - DENUNCIABILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE PER NULLITA DEL LODO, AD OPERA DELLE PARTI CHE NON INTENDONO ACCETTARLA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413464-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - STATUIZIONE DEGLI ARBITRI SULL'IMPUTAZIONE E SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE - INCLUSIONE NEL LODO - DENUNCIABILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE PER NULLITA DEL LODO, AD OPERA DELLE PARTI CHE NON INTENDONO ACCETTARLA - ESCLUSIONE.*

La statuizione degli arbitri sull'imputazione e sulla liquidazione delle spese del procedimento arbitrale, ancorche contenuta nel lodo, investe un autonomo rapporto di prestazione d'opera intellettuale e non e vincolante per le parti che non intendono accettarla, con la conseguenza che le stesse non hanno interesse a denunciare detta statuizione in Sede di impugnazione per nullita del lodo medesimo. (V 899/69, mass n 339269).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)