Sez. 3, Sentenza n. 4049 del 12/07/1979 (Rv. 400545 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA - ANTERIORI - DISCIPLINA EX ART 2914 COD CIV - FINALITA - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI LIMITATI - TRASCRIZIONE SUCCESSIVA AL PIGNORAMENTO - INOPPONIBILITA AL CREDITORE PIGNORANTE ED AI CREDITORI INTERVENIENTI.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA - ANTERIORI - DISCIPLINA EX ART 2914 COD CIV - FINALITA - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI LIMITATI - TRASCRIZIONE SUCCESSIVA AL PIGNORAMENTO - INOPPONIBILITA AL CREDITORE PIGNORANTE ED AI CREDITORI INTERVENIENTI.*
Nel vigente ordinamento l'istituto della trascrizione mira non solo a dirimere eventuali conflitti fra diritti fra loro incompatibili, ma assolve altresi alla finalita di rendere opponibili ai terzi determinate situazioni che comportano vincoli di indisponibilita relativamente a beni o diritti immobiliari. A tale finalita e preordinato l'art 2914 cod civ, il quale sancisce la inopponibilita nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenienti nella esecuzione delle alienazioni di beni immobili - nel cui concetto si deve comprendere anche la Costituzione di diritti reali limitati - trascritti successivamente al pignoramento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)