Sez. 3, Sentenza n. 5194 del 23/10/1985 (Rv. 442495 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - EFFETTI SOSTANZIALI EX ART. 2644 COD. CIV. - ESTENSIONE ALLE ALIENAZIONI SUCCESSIVE AL PIGNORAMENTO - DISCIPLINA - ART. 2914 COD. CIV..*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - EFFETTI SOSTANZIALI EX ART. 2644 COD. CIV. - ESTENSIONE ALLE ALIENAZIONI SUCCESSIVE AL PIGNORAMENTO - DISCIPLINA - ART. 2914 COD. CIV..*
Gli effetti sostanziali contemplati all'art. 2644 cod. civ. non sono gli unici realizzati dalla trascrizione, atteso che nel vigente ordinamento tale istituto non mira soltanto a dirimere eventuali conflitti fra diritti tra loro incompatibili ma assolve - tra l'altro - la finalità di rendere opponibili ai terzi determinate situazioni che comportano vincoli di indisponibilità relativamente a beni o diritti immobiliari ed alla quale è preordinato l'art. 2914 cod. civ. che sancisce la inopponibilità, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, delle alienazioni di beni immobili successive al pignoramento. (V 4049/79, mass n 400545).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2914
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)