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Sez. L, Sentenza n. 8662 del 21/10/1994 (Rv. 488208 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Cassazione della pronuncia di merito limitata ad un capo di essa - Estensione alla statuizione relativa alle spese processuali - Conseguenza - Rinnovazione totale della regolamentazione delle spese - Potere del giudice di rinvio.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488208-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la cassazione della sentenza del giudice di appello, ancorché limitata alla statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado, si estende automaticamente alla statuizione della stessa sentenza relativa alle spese del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)