Sez. L, Sentenza n. 12233 del 13/11/1992 (Rv. 479523 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione | Cassazione della pronuncia di merito limitata ad un capo di essa - Estensione alla statuizione relativa alle spese processuali - Conseguenza - Rinnovazione totale della regolamentazione delle spese - Potere del giudice di rinvio.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione
Il principio fissato dall'art. 336 cod. proc. civ., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendente da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia di merito del giudice di appello, ancorché limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione, alla stregua dell'esito finale della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)