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Sez. L, Sentenza n. 21276 del 15/10/2010 (Rv. 615070 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Pubblico dipendente - Docente di scuola superiore statale - Richiesta di aspettativa retribuita per dottorato estero - Automaticità - Esclusione - Preventiva valutazione del Ministero della Pubblica Istruzione - Necessità.
Stato
decisa il 2010-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615070-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del diritto ad un periodo di aspettativa retribuita da parte del pubblico dipendente, nella specie docente di istituto scolastico statale superiore, che sia stato ammesso ad un corso di dottorato presso un'università europea, è necessaria la preventiva positiva valutazione di equipollenza, con analogo titolo conseguibile presso le Università italiane, da parte del Ministero della pubblica istruzione, coerentemente con quanto previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 382 del 1980 ai fini del riconoscimento, "ex post", in Italia del titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica conseguita all'estero, costituendo tale procedura di riconoscimento un adeguato contemperamento, anche all'interno dell'Unione Europea, tra l'esigenza di non limitare i benefici dell'aspettativa ai soli casi di dottorato italiano penalizzando ingiustificatamente la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri di riconosciuto valore scientifico e quella equivalente di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche in ordine a corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo.

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2, Legge 03/07/1998 num. 210 art. 4, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 52 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 382 art. 74 CORTE COST., Decr. Minist. Pubblica Istruzione 30/04/1999 num. 224

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)