Sez. L, Sentenza n. 2422 del 01/02/2013 (Rv. 625124 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE | Dottorato di ricerca - Congedo straordinario retribuito - Valutazione dell'amministrazione - Contenuto - Limiti - Connessione del corso con le mansioni svolte - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE
In materia di pubblico impiego, il provvedimento di collocamento in congedo straordinario retribuito per la frequentazione di un corso di dottorato di ricerca, pur essendo condizionato - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19, comma 3, della legge n. 240 del 2010 - a valutazione di "compatibilità" con le esigenze dell'amministrazione, non è subordinato all'esistenza di una connessione tra le mansioni svolte dal lavoratore e l'oggetto del corso, poiché il contemperamento tra le esigenze della P.A. e il diritto allo studio del pubblico dipendente si realizza nella necessaria permanenza in servizio di quest'ultimo presso l'amministrazione di provenienza, a pena di restituzione degli importi percepiti, per almeno un biennio dopo il conseguimento del dottorato.
Riferimenti normativi: Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 52 com. 57 CORTE COST., Legge 30/12/2010 num. 240 art. 19 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)