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Sez. L, Sentenza n. 11795 del 02/08/2003 (Rv. 565644 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Divieto di domande nuove - Portata - Domande fondate su eventi verificatisi nel corso del giudizio di appello - Divieto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565644-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Il divieto di proporre domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado, ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento da un evento che, seppur necessariamente collegato con la situazione processuale, sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e prima della proposizione dell'appello. (Fattispecie relativa a sentenza di primo grado contenente l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato e ad esercizio in appello, da parte del lavoratore, della facoltà di opzioni per l'indennità prevista dall'art. 18 legge 18 marzo 2000 del 1970).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)