Sez. L, Sentenza n. 9731 del 29/09/1998 (Rv. 519252 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Divieto di domande nuove - Portata - Domande fondate su normativa sopravvenuta o su eventi verificatisi nel corso del giudizio di appello - Divieto - Esclusione - Richiesta, in appello, di restituzione di somme pagate in base a titolo travolto da sentenza, resa in diverso giudizio, e passata in giudicato successivamente all'introduzione del gravame.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Il divieto di domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano esser proposte nel giudizio di primo grado, ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento in una normativa sopravvenuta o in un evento che seppur necessariamente collegato con la situazione processuale sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e la proposizione dell'appello.Pertanto, appellata dal datore di lavoro con censure relative all'an debeatur, la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento dell'indennità di reintegrazione in favore di un dipendente licenziato, il successivo passaggio in giudicato della sentenza favorevole al datore resa, in grado d'appello, nel separato giudizio di reintegra, rende ammissibile nel corso del diverso giudizio relativo al pagamento dell'indennità la richiesta di restituzione di quanto corrisposto a dal datore di lavoro, a tale titolo per effetto della natura provvisoriamente esecutiva del decreto opposto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)