Sez. 3, Sentenza n. 831 del 28/04/1962 (Rv. 251332 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE.*
Il potere, da parte del giudice di appello, di rimettere la causa al primo giudice, ha carattere eccezionale, in quanto si concreta in una deroga al principio secondo il quale i motivi di nullita si convertono in motivi d'impugnazionè detto potere, pertanto, puo essere esercitato soltanto nei casi tassativamente indicati dalla legge (artt 353 e 354 cod proc civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)