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Sez. 3, Sentenza n. 831 del 28/04/1962 (Rv. 251332 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE.*
Stato
decisa il 1962-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251332-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE.*

Il potere, da parte del giudice di appello, di rimettere la causa al primo giudice, ha carattere eccezionale, in quanto si concreta in una deroga al principio secondo il quale i motivi di nullita si convertono in motivi d'impugnazionè detto potere, pertanto, puo essere esercitato soltanto nei casi tassativamente indicati dalla legge (artt 353 e 354 cod proc civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)